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Flash news del
16/01/2019

Adeguamento antincendio strutture ricettive zone colpite da eventi meteorologici

La Legge di bilancio 2019 ha prorogato il termine per l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di ottobre 2018.

In particolare, il comma 1141 dell'art. 1 della L. 145/2018 ha prorogato al 31/12/2019, il termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto dal comma 1122 dell’art. 1 della L. 205/2017, per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 02/10/2018, come individuati dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 08/11/2018 (vedi allegato).
La proroga opera previa presentazione della SCIA parziale al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 30/06/2019.

Si ricorda che i suddetti adempimenti sono previsti con scadenza rispettivamente al 30/06/2019 (termine adeguamento) ed al 01/12/2018 (SCIA parziale) per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto in genere.

Si ritengono applicabili i chiarimenti resi dalla Nota prot. n. 16419 del 28/11/2018 (vedi allegato), ove è chiarito che le attività ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche ammesse, possono comunque beneficiare del regime di proroga anche presentando la SCIA parziale oltre il termine previsto (01/12/2018 per tutte le strutture, 30/06/2019 per quelle oggetto della proroga in commento). In tal caso si dovrà allegare anche una dichiarazione dalla quale risulti che, medio tempore, l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi.
La SCIA attesta il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.
 

Dalla redazione