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08/11/2018

Cessione di diritti edificatori dal Comune a privati, trattamento fiscale

Non rientra fra gli atti oggetto di tassazione agevolata la cessione da parte di un Comune a privati di diritti edificatori di propria titolarità situati all’interno di un piano particolareggiato oggetto di convenzione urbanistica attuativa.

Con la Risoluzione 24/10/2018, n. 80/E, l’Agenzia delle entrate torna sulla portata applicativa del regime fiscale agevolato di cui all’art. 32 del D.P.R. 601/1973, comma 2, consistente nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e nella esenzione da imposte ipotecaria e catastale.

Il suddetto trattamento fiscale agevolato è applicabile:
- in base al citato art. 32 del D.P.R. 601/1973, ai trasferimenti di aree incluse nell’ambito dei Piani di edilizia economica e popolare (c.d. “PEEP”) o dei Piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi (c.d. “PIP”), disciplinati dalla menzionata L. 865/1971, da concedere in proprietà o in superficie ai soggetti attuatori contestualmente alla stipula di una convenzione;
- in virtù dell’art. 20 della L. 10/1977 (come in seguito modificato dall’art. 1 della L. 205/2017, comma 88), anche alle convenzioni ed atti d’obbligo previsti dalla medesima L. 10/1977, nonché a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi e convenzioni tra privati ed enti pubblici nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

A tal proposito tuttavia la Risoluzione 80/E/2018 ha chiarito che l’art. 20 della L. 10/1977 non può essere interpretato nel senso di ricomprendere tra quelli suscettibili di agevolazione anche un atto mediante il quale un Comune cede ad un privato diritti edificatori di propria titolarità situati all’interno di un piano particolareggiato oggetto di convenzione urbanistica attuativa.
Tale operazione è infatti da ritenersi un atto genericamente traslativo di diritti reali immobiliari che - seppur latamente preordinato alla trasformazione del territorio - non ha ad oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla disciplina recata dalla L. 10/1977 e quindi non rientra tra gli “atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi e convenzioni tra privati ed enti pubblici”.

L’Agenzia delle entrate - con la Risoluzione 80/E/2018 in oggetto - ha chiarito altresì che siffatta operazione, trattandosi di atto posto in essere dal Comune nell’ambito della sua attività istituzionale (pur con ricorso a strumenti di natura privatistica come la cessione di diritti edificatori), risulta fuori campo IVA, e pertanto con applicazione del regime dell’imposta di registro.

Dalla redazione