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17/05/2018

Emilia Romagna, impianti termici civili: patentino di abilitazione, modulistica e registro telematico

Efficaci dal 16/05/2018 le disposizioni della D.G.R. Emilia Romagna 632/2018 che hanno definito il modello, i contenuti del patentino di abilitazione, le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW ed il procedimento per il rilascio del patentino.

La Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 02/05/2018, n. 632, pubblicata sul BURER 16/05/2018, n. 130, attua le previsioni dei commi da 3 a 6 dell’articolo 25-quinquies della L.R. Emilia Romagna 26/2004 - come modificata dall’articolo 33 della L.R. Emilia Romagna 9/2016 (Legge comunitaria per il 2016) - che stabiliscono che le funzioni relative al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW siano esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

Le disposizioni approvate sono efficaci dal 16/05/2018, data di pubblicazione nel BUR; dalla stessa data decorre anche l’effettivo passaggio della funzione di rilascio del patentino in capo all’ARPAE.

PATENTINO DI ABILITAZIONE DI PRIMO GRADO E REQUISITI PER IL RILASCIO - Il documento abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, a norma del R.D. 824/1927. Possono richiedere il rilascio del patentino coloro che abbiano compiuto i diciotto anni di età e siano in possesso di un valido certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore. Il patentino di abilitazione di primo grado abilita anche alla conduzione degli altri impianti termici per cui è richiesto il patentino di secondo grado.

PATENTINO DI ABILITAZIONE DI SECONDO GRADO E REQUISITI PER IL RILASCIO - Il documento abilita alla conduzione degli altri impianti. Possono richiedere il rilascio del patentino i soggetti che abbiano compiuto i diciotto anni di età e abbiano superato un corso di formazione di cui alla Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 437/2012 autorizzato dalla Regione, ovvero analogo corso di formazione autorizzato da altra Amministrazione competente se svolto fuori dal territorio regionale.

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PATENTINO - Le funzioni relative al rilascio del patentino sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE). L’istanza per il rilascio del patentino è presentata, su supporto cartaceo o per via telematica, ad una sezione territoriale dell’ARPAE. Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, verificato il possesso dei requisiti, viene adottato il provvedimento conclusivo del procedimento e, in casi di esito positivo, viene comunicato all’interessato l’invito a ritirare il patentino.

REGISTRO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI - Istituito presso l’ARPAE il registro regionale telematico dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW che riporta le seguenti informazioni: nominativo del soggetto detentore del patentino; tipologia di patentino rilasciato; numero univoco del patentino; data di rilascio; eventuale provvedimento di revoca.

In allegato al provvedimento i seguenti modelli:
- Istanza per il rilascio del Patentino di abilitazione di 1° grado;
- Istanza per il rilascio del Patentino di abilitazione di 2° grado;
- Patentino di abilitazione di 1° grado;
- Patentino di abilitazione di 2° grado.
 

Dalla redazione