La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 20 (Inserimento dell’articolo 83 ter nella l.r. 1/2005) — 1. Dopo l’articolo 83 bis è inserito il seguente:

“Art. 83 ter - Poteri sostitutivi

1. Nel caso in cui l’atto di assenso di cui all’articolo 83, comma 14, sia favorevole oppure nel caso in cui la conferenza di servizi abbia avuto esito favorevole e sia decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 83, comma 15, l’interessato può richiedere al comune di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l’interessato può inoltrare istanza alla Regione la quale, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), nomina un commissario che, nel termine di sessanta giorni, adotta il provvedimento.

3. Gli oneri finanziari relativi all’attività del commissario di cui al presente articolo sono a carico del comune.”."

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