La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

Art. 8 (Inserimento dell’articolo 74 quinquies nella l.r. 1/2005) — 1. Dopo l’articolo 74 quater della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“Art. 74 quinquies - Interventi di rigenerazione urbana

1. Al fine di promuovere interventi volti alla rigenerazione delle aree urbane e delle loro relazioni, nelle aree definite dall’articolo 74 bis, comma 2, lettera b), ed individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono consentiti interventi volti a riqualificare le aree urbane attraverso un insieme sistematico di opere che possono prevedere interventi di:

a) riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente;

b) riqualificazione delle aree degradate;

c) riorganizzazione funzionale delle aree dismesse;

d) recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi;

e) riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano.

2. I comuni dotati di un piano strutturale approvato, in coerenza con i suoi contenuti, possono provvedere all’individuazione delle aree e degli edifici di cui al comma 1 tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto. Prima della sua approvazione l’atto è trasmesso alla Regione e alla provincia le quali possono fornire un contributo tecnico nei trenta giorni successivi al suo ricevimento. Il comune, in sede di approvazione, motiva espressamente le determinazioni assunte rispetto al suddetto contributo.

3. L’atto comunale di ricognizione di cui al comma 2, è costituito da:

a) la perimetrazione delle aree, da redigere su cartografie in scala 1:2.000;

b) una scheda per ciascuna area avente i seguenti contenuti:

1) la descrizione dell’area individuata da cui risultino le condizioni di degrado presenti in coerenza con quanto espresso all’articolo 74 ter, comma 1, lettere a) e b);

2) gli obiettivi di riqualificazione che si intendono conseguire attraverso gli interventi di rigenerazione urbana, in coerenza con le finalità di cui all’articolo 74 bis;

3) i parametri da rispettare nella progettazione degli interventi con riferimento tra l’altro alle altezze massime degli edifici ed al rapporto di copertura dell’area;

4) gli incrementi, da collegare agli interventi proposti in relazione agli obiettivi dichiarati, che non possono comunque superare la misura massima del 35 per cento della superficie utile lorda esistente all’interno dell’area alla data di entrata in vigore del presente capo, o in alternativa, la densità massima esistente nelle aree contigue;

5) il procedimento per l’acquisizione del piano di intervento comprensivo del progetto preliminare di rigenerazione urbana tramite:

5.1) concorso con avviso al pubblico;

5.2) invito diretto ad almeno tre progettisti, nei casi di minore complessità e nei casi in cui siano interessate esclusivamente aree di proprietà privata.

4. Gli obiettivi di riqualificazione contenuti nella scheda ai sensi del comma 3, lettera b), numero 2), prevedono tra l’altro:

a) la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volta anche a migliorare la relazione con i tessuti urbani circostanti o la ricomposizione dei margini urbani, tenuto conto del necessario rapporto visuale e morfo-tipologico con l’insediamento storico;

b) il recupero, il miglioramento o il potenziamento delle opere di urbanizzazione, servizi e del verde urbano;

c) la compresenza di funzioni urbane diversificate e complementari;

d) il raggiungimento di un’equilibrata composizione sociale, anche attraverso interventi di edilizia sociale, per una quota non inferiore al 20 per cento della superficie utile lorda complessiva;

e) il miglioramento della sostenibilità ambientale e della biodiversità volto a favorire l’inserimento o il rafforzamento delle reti ecologiche legate alla presenza di corsi d’acqua o aree naturali residue, a cui possono essere associati percorsi per la mobilità ciclo-pedonale;

f) interventi diretti a modificare la sagoma degli edifici, finalizzati a conseguire un migliore allineamento della cortina edilizia in coerenza con l’assetto planimetrico urbano storicizzato e tenuto conto del necessario rap porto visuale con gli elementi espressivi dell’identità dei luoghi;

g) riqualificazione delle connessioni con gli spazi e servizi pubblici, anche esterni all’area, con particolare attenzione al trasporto collettivo.”."

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