La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 5 (Inserimento dell’articolo 74 bis nel capo IV bis, sezione I, della l.r. 1/2005) — 1. Nel capo IV bis, sezione I, dopo l’articolo 74 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“Art. 74 bis - Finalità e ambito di applicazione del capo IV bis

1. Il presente capo disciplina gli interventi volti ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con le seguenti finalità:

a) favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse;

b) favorire la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilità economica dei sistemi di mobilità collettiva;

c) mantenere e incrementare l’attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti;

d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;

e) favorire, anche con procedure di partecipazione civica, la verifica dell’utilità collettiva degli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 74 quinquies.

2. Il presente capo si applica:

a) agli edifici a destinazione d’uso produttiva inseriti nel perimetro dei centri abitati, come definiti dall’articolo 74 ter;

b) alle aree urbane, connotate da presenza di degrado urbanistico e socio-economico, inserite nel perimetro dei centri abitati.

3. Sono in ogni caso esclusi:

a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria;

b) gli edifici collocati all’interno dei centri storici individuati come zone territoriali omogenee classificate “A” ai sensi del d. m. 2 aprile 1968, n. 1444, o ad esse assimilabili, come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;

c) gli edifici e i tessuti edilizi definiti di valore storico, culturale ed architettonico nonché gli edifici e i tessuti edilizi realizzati dopo il 1945 riconosciuti di pregio per il loro valore architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

d) gli edifici situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta come definite dall’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) o dagli atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosità geologica o idraulica in cui i piani di bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento;

e) i beni individuati ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

f) gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Per gli interventi di cui al presente capo resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.”."

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