Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere, oppure, sette suite/junior suite, ovvero, sette unità abitative con esclusione delle dipendenze;
b) attrezzature e servizi di cui agli allegati C, D ed E.
2. Gli alberghi e i motel sono classificati in base ai requisiti previsti nell'allegato C e sono contrassegnati con cinque, quattro, tre, due e una stella; i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere sono classificati in base ai requisiti previsti nell'allegato D e sono contrassegnate con quattro, tre e due stelle.
3. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando hanno almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui all'allegato B.
4. In alternativa alla dizione di albergo può essere usata quella di hotel; l'indicazione di grand hotel spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura palace hotel spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.
5. Per le strutture ricettive sprovviste di ristorante, in alternativa o in aggiunta alla dizione albergo, è consentita la denominazione di garnì o meublé.
6. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono essere altresì classificate nella medesima categoria della sede principale qualora particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento delle stesse consentano di offrire alla clientela il medesimo trattamento della sede principale.
7. Le strutture ricettive classificate nelle categorie cinque stelle lusso, cinque stelle e quattro stelle, devono avere un direttore d'albergo, che può coincidere con il responsabile.”
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