Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore della L.R. del 14/06/2013 n. 11.

I commi 1 e 2 dell’art. 4 della L.R. 30/12/2014, n. 45 dispone che nelle more dell'attuazione dell'articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e comunque non oltre il 30 giugno 2015, al solo fine di garantire continuità agli interventi a valere sul fondo di rotazione, è ripristinata la vigenza dell’articolo 101. Decorsa la data del 30 giugno 2015, l'operatività del fondo di rotazione è limitata alla gestione delle posizioni definite ai sensi del comma 1, da parte del soggetto individuato in conformità all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

L’articolo 101 così recitava: “Art. 101 - (Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia) - 1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 97 ed il fondo di garanzia e controgaranzia regionale.

2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all’aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera.

2 ter. Al fine di conformare l’azione amministrativa a principi di speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6 dell’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni.

2 quater. I termini procedimentali previsti per gli interventi di cui al presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”, assegna al comune un termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni.

2 quinquies. Qualora per l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell’articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive modificazioni. L’approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, rende l’intervento ammissibile a finanziamento.

2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:

a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva alberghiera;

b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva extralberghiera ed all’aperto;

c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento.

2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina:

a) le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo;

b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20 anni;

c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per interessi;

d) la tipologia delle spese ammissibili;

e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;

f) le modalità di rendicontazione;

g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19“Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modificazioni, con la dotazione di una riserva minima.

2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d’uso per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d’obbligo unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali.

2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2 decies. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese aventi sede nel territorio delle comunità montane, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.

2 undecies. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:

a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l’area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell’offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici;

b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità.

2 duodecies. Per le finalità operative di cui al comma 2 undecies è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui al comma 1.

2 ter decies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l’individuazione dei progetti strategici di cui al comma 2 undecies, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l’eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui al comma 1.”

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