Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore della L.R. del 14/06/2013 n. 11. L’articolo 92 così recitava: “Art. 92 - (Norma transitoria in materia di adeguamento polizze assicurative) - 1. Le agenzie di viaggio e turismo e le associazioni e organismi senza scopo di lucro già iscritti rispettivamente agli elenchi provinciali delle agenzie di viaggio e turismo e agli elenchi speciali degli organismi di promozione turistica senza fini di lucro di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia", sono tenuti a provvedere all'adeguamento del massimale delle polizze assicurative ai limiti previsti nella presente legge entro il termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore; l'inutile decorso del termine comporta per le agenzie di viaggio e turismo la chiusura dell'esercizio fino all'adeguamento, salvo quanto previsto dall'articolo 72.”

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