Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore della L.R. del 14/06/2013 n. 11. L’articolo 10 così recitava: “Art. 10 - (Albo provinciale e contributi provinciali) - 1. Le province, con proprio regolamento, definiscono concordemente le modalità di tenuta degli albi provinciali delle associazioni Pro Loco, già istituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45, "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni Pro-Loco" così come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera g) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, nonché le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi alle associazioni Pro Loco, ai loro organi associativi regionali e provinciali e alle altre forme consortili di Pro Loco.

2. L'albo provinciale delle associazioni Pro Loco é pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura delle province entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Sino all'approvazione da parte delle province del regolamento di cui al comma 1, per le modalità di tenuta dell'albo in ciascuna provincia si continuano ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45.”

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