Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore della L.R. del 14/06/2013 n. 11. L’articolo 9 così recitava: “Art. 9 - (Principi generali) - 1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale del Veneto, riconosce alle associazioni Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca essenzialmente in:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambientale della località;

b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;

c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d) attività di assistenza e informazione turistica nel rispetto dell'articolo 20, comma 3, lettera c) ed anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;

e) attività ricreative.”

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