Articolo abrogato dalla L.R. del 6/07/2012 n. 24. L’articolo 87 così recitava: “1. La licenza può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al comune entro sessanta giorni dall'evento;

b) per iniziativa del comune, sentito l'interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 86.

2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi.

3. La licenza è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico.

4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca della licenza sono adottati dal comune e comunicati, oltre che all'interessato, alle province.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino