Allegato abrogato dalla L.R. 29/12/2017, n. 45, così recitava:

Allegato T - Commissioni di esame ed elenchi per le professioni turistiche


Parte I) - Dati degli elenchi provinciali delle professioni turistiche.

a) Negli elenchi sono indicati i dati personali e la qualifica professionale degli iscritti, le lingue straniere di abilitazione.


Parte II - Composizione della Commissione di esame.

a) La commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alle professioni turistiche, è composta da:

1) un dirigente della provincia con funzioni di presidente;

2) un docente o esperto in ciascuna materia d'esame;

3) un docente o esperto in ciascuna delle lingue straniere scelte dal candidato come oggetto d'esame;

4) un esperto di primo soccorso;

5) un istruttore della disciplina per la quale si intenda sostenere la prova pratica nell'ipotesi di cui all'articolo 82, comma 4.

6) un rappresentante designato dal Soccorso alpino e speleologico veneto (SAVS) del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) delle province di Belluno, Treviso, Padova, Verona e Vicenza;

b) Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della provincia.

c) Ai componenti e al segretario della commissione è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.

d) Ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione di cui al comma 1, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 82 devono essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla competente autorità italiana e, relativamente alla professione di guida turistica, di laurea.


Parte III - Articolazione e contenuto delle prove di esame.

a) Le prove d'esame, per le guide turistiche, sono finalizzate ad accertare, oltre alla conoscenza di due o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali del territorio in cui viene esercitata la professione.

Le prove d'esame comprendono tre prove scritte di cui una di cultura generale e due nelle lingue straniere oggetto dell'abilitazione, tre prove orali di cui una nelle lingue straniere, una nelle materie indicate nel bando.

b) Le prove di esame per gli accompagnatori turistici consistono in una prova scritta che accerti un livello di cognizioni adeguate in materia di geografia turistica italiana ed estera e di regolamenti per le comunicazioni e i trasporti nonché di organizzazione e legislazione turistica; due prove orali di cui una nelle materie della prova scritta ed una volta ad accertare l'esatta conoscenza di almeno una lingua straniera.

c) La prova d'esame per animatore turistico consiste in una prova scritta avente per oggetto l'elaborazione e realizzazione di un programma di animazione e in una prova orale volta ad accertare una adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera.

d) Le prove d'esame per guida naturalistico-ambientale consistono in una prova scritta concernente la conoscenza di nozioni di ecologia, botanica, zoologia e geologia, in una prova orale concernente anche nozioni di cartografia, meteorologia ed illustrazione di un itinerario naturalistico con eventuale prova pratica specifica vertente sulla disciplina specialistica prescelta dal candidato, in una prova orale consistente nella predisposizione di una lezione tesa ad accertare la specifica attitudine didattica e in una prova scritta e orale di lingua straniera.

e) Per tutte le prove d'esame è richiesta la conoscenza degli elementi fondamentali della medicina di primo soccorso.

f) Sono ammessi a sostenere le prove orali i candidati che abbiano superato le prove scritte; l'abilitazione è conseguita dai candidati che abbiano conseguito almeno i sette decimi del punteggio complessivamente previsto nel bando di esame.

g) L'iscrizione ad un elenco provinciale di guide turistiche costituisce titolo per la partecipazione all'esame indetto per località diverse, per le quali sarà consentito sostenere le relative prove, ad esclusione della lingua straniera oggetto di precedente abilitazione.

h) L'iscrizione ad un elenco provinciale di guide turistiche costituisce titolo per la partecipazione ad un esame indetto per conseguire l'abilitazione anche per una lingua diversa da quella oggetto di precedente abilitazione, e consente di sostenere l'esame limitatamente alle prove di lingua.

i) Gli iscritti ad un elenco provinciale degli accompagnatori turistici che intendono conseguire l'abilitazione anche per una lingua diversa da quella propria dell'attività esercitata sono ammessi a sostenere l'esame limitatamente alla prova orale di lingua straniera.


Parte IV - Licenza per l'esercizio delle professioni turistiche.

parte abrogata dalla L.R. 6/07/2012 n. 24

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