Articolo abrogato dalla Delib. G.R. del 27/05/2014, n. 807, a partire dal 13 giugno 2014, limitatamente alle strutture ricettive alberghiere e dalla Delib. G.R. 17/06/2014, n. 1000, a partire dal 4 luglio 2014, limitatamente alle strutture ricettive all'aperto. L’articolo 39 così recitava: “Art. 39 - (Registrazione delle persone alloggiate) - 1. I responsabili delle strutture ricettive di cui alla presente legge sono tenuti a comunicare alla provincia competente il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche secondo le disposizioni emanate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dalla struttura regionale di statistica.”

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