Articolo abrogato dalla Delib. G.R. del 27/05/2014, n. 807, a partire dal 13 giugno 2014, limitatamente alle strutture ricettive alberghiere e dalla Delib. G.R. 17/06/2014, n. 1000, a partire dal 4 luglio 2014, limitatamente alle strutture ricettive all'aperto. L’articolo 38 così recitava: “Art. 38 - (Reclami) - 1. I clienti ai quali sono stati richiesti prezzi non conformi a quelli comunicati dalle strutture ricettive classificate o che riscontrano carenze nella gestione o nelle strutture, possono presentare documentato reclamo alla provincia entro trenta giorni dall'evento.

2. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo, ne informa il responsabile della struttura ricettiva, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni, e si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni.

3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, la provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al responsabile della struttura ricettiva che il servizio fornito o il prezzo applicato erano non conformi a quanto previsto dalle norme di legge, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 43, comma 9.

4. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di prezzi, il responsabile della struttura ricettiva, salva l'applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, comunicando, contemporaneamente, gli estremi dell'avvenuto pagamento alla provincia competente.

5. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 4, la provincia ne dà comunicazione alle autorità competenti per i successivi adempimenti.”

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