Articolo abrogato dalla Delib. G.R. del 27/05/2014, n. 807, a partire dal 13 giugno 2014, limitatamente alle strutture ricettive alberghiere e dalla Delib. G.R. 17/06/2014, n. 1000, a partire dal 4 luglio 2014, limitatamente alle strutture ricettive all'aperto. L’articolo 36 così recitava: “Art. 36 - (Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive soggette a classificazione) - 1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti,:

a) per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a classificazione una tabella con i prezzi praticati per l'anno solare in corso conformi all'ultima regolare comunicazione di cui all'articolo 34.

b) per le strutture ricettive all'aperto un apposito riquadro contenente i seguenti dati:

1) la tipologia e la denominazione della struttura ricettiva;

2) la classificazione in stelle;

3) i periodi di apertura della struttura ricettiva;

4) la capacità ricettiva massima;

5) copia del listino prezzi in vigore;

6) l'orario di scadenza giornaliera delle tariffe;

7) il regolamento della struttura ricettiva;

8) i prezzi minimi e massimi regolarmente comunicati;

9) l'indicazione del responsabile in servizio;

10) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini previsti dalla presente normativa.

2. È fatto obbligo di esporre, in luogo ben visibile in ogni camera, suite, junior suite ed unità abitativa delle strutture ricettive alberghiere ed in ogni camera e unità abitativa delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione, fatta esclusione per le case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, rifugi alpini e rifugi escursionistici, ed in ogni unità abitativa della struttura ricettiva all'aperto un cartellino contenente i dati di cui all'allegato I, aggiornati all'anno solare in corso.

3. La tabella, il riquadro ed il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono predisposti e forniti dalle province su modello regionale.

4. È fatto obbligo di esporre in ogni camera, suite, junior suite ed unità abitativa delle strutture ricettive soggette a classificazione, un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.

5. Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente al numero delle stelle assegnato ovvero alla categoria assegnata deve essere esposto:

a) all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera;

b) all'esterno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera soggetta a classificazione;

c) all'interno del riquadro di cui al comma 1, lettera b) collocato nella zona di ricevimento ospiti di ciascuna struttura ricettiva all'aperto.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino