Articolo abrogato dalla Delib. G.R. del 27/05/2014, n. 807, a partire dal 13 giugno 2014, limitatamente alle strutture ricettive alberghiere e dalla Delib. G.R. 17/06/2014, n. 1000, a partire dal 4 luglio 2014, limitatamente alle strutture ricettive all'aperto. L’articolo 43 così recitava: “Art. 43 - (Sanzioni amministrative pecuniarie) - 1. L'esercizio di una attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione, è soggetta a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00; nel caso di perdurare della inosservanza, il comune provvede alla sospensione della attività previa diffida.

3. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive al pubblico dell'autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.000,00.

4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo assegnato a seguito della classificazione, ovvero la mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi, comporta la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 400,00.

5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio, comporta la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.

6. La chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto in materia di chiusura dall'articolo 37, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

7. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, è soggetta a sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00.

8. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.

9. L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati da parte delle strutture ricettive, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

10. La dotazione, in modo permanente nelle strutture ricettive, escluse le strutture ricettive all'aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 per ogni posto letto in più.

11. La mancata osservanza da parte delle strutture ricettive alberghiere dell'obbligo di rimuovere il letto aggiunto alla partenza del cliente, è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00.

12. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

13. L'accoglienza, da parte delle struttura ricettive all'aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 per ogni persona e ogni giorno in più.

14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6, 10, 11 e 13 sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8, 9 e 12, sono comminate dalla provincia competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni conferite in materia di turismo.”

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