Articolo abrogato dalla Delib. G.R. del 27/05/2014, n. 807, a partire dal 13 giugno 2014, limitatamente alle strutture ricettive alberghiere e dalla Delib. G.R. 17/06/2014, n. 1000, a partire dal 4 luglio 2014, limitatamente alle strutture ricettive all'aperto. L’articolo 42 così recitava: “Art. 42 - (Vigilanza ed informazione) - 1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente capo è esercitata dalla provincia e dal comune competenti per territorio.

2. Le province ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione del presente capo ed a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo.”

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