Articolo abrogato dalla Delib. G.R. del 27/05/2014, n. 807, a partire dal 13 giugno 2014, limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, limitatamente alle strutture ricettive alberghiere e dalla Delib. G.R. 17/06/2014, n. 1000, a partire dal 4 luglio 2014, limitatamente alle strutture ricettive all'aperto. L’articolo 41 così recitava: “Art. 41 - (Autorizzazione e denuncia di inizio attività delle strutture ricettive soggette a classificazione) - 1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aperto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui la struttura ricettiva è situata, che ne trasmette copia entro trenta giorni alla provincia. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

3. Nelle strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 28 l'autorizzazione di cui al comma 1 abilita all'esercizio delle attività previste dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" per le persone alloggiate, i loro ospiti e per coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

4. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione può essere intrapresa a seguito di denuncia di inizio di attività inviata al comune, su modulo predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale indicante la classificazione assegnata, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura.

5. L'apertura dei rifugi escursionistici e dei rifugi alpini è soggetta a denuncia di inizio attività inviata al comune, su modulo predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale, indicante la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura.”

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