Articolo abrogato dalla Delib. G.R. del 27/05/2014, n. 807, a partire dal 13 giugno 2014, limitatamente alle strutture ricettive alberghiere e dalla Delib. G.R. 17/06/2014, n. 1000, a partire dal 4 luglio 2014, limitatamente alle strutture ricettive all'aperto. L’articolo 35 così recitava: “Art. 35 - (Periodi di apertura delle strutture ricettive soggette a classificazione) - 1. Le strutture ricettive soggette a classificazione possono avere apertura annuale o stagionale. L'apertura è annuale quando le strutture sono aperte per l'intero arco dell'anno. L'apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.

2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresì essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell'anno, senza limite minimo di durata e per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.

3. I comuni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2, possono disciplinare i periodi minimi di apertura e di chiusura.

4. I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono essere comunicati alla provincia, congiuntamente alla comunicazione delle attrezzature e dei prezzi di cui all'articolo 34 e al comune competente per territorio.”

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