Articolo abrogato dalla Delib. G.R. del 27/05/2014, n. 807, a partire dal 13 giugno 2014, limitatamente alle strutture ricettive alberghiere e dalla Delib. G.R. 17/06/2014, n. 1000, a partire dal 4 luglio 2014, limitatamente alle strutture ricettive all'aperto. L’articolo 34 così recitava: “Art. 34 - (Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive soggette a classificazione) - 1. I responsabili delle strutture ricettive soggette a classificazione, comunicano alla provincia competente su apposito modulo predisposto e fornito dalla medesima provincia su modello regionale i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. La comunicazione, è inviata entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. È consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1° giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi, comunicati entro il 1° ottobre, hanno validità dal 1° dicembre successivo.

2. La comunicazione dei prezzi di cui al comma 1 riguarda, per le strutture ricettive all'aperto, i prezzi minimi e massimi che si applicano per giornata, o per frazione di giornata nel caso di campeggi di transito, nel modo seguente:

a) tariffa persona, quando sia indifferenziata l'età o, in caso diverso, tariffa adulti e tariffa bambini, specificando, per quest'ultima, il limite di età per la sua applicazione;

b) tariffa piazzola e tariffa unità abitativa;

c) orario di scadenza giornaliera tariffe di cui alle lettere a) e b).

3. La provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede alla verifica e alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è inviata alla Regione e all'ENIT.

4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e la soggezione alla sanzione prevista all'articolo 43, comma 8.

6. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata il giorno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o contestualmente alla dichiarazione di inizio attività.

7. I prezzi della pensione completa comprendono l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo, i prezzi della mezza pensione comprendono l'alloggio, la prima colazione e un pasto e, nelle strutture ricettive alberghiere i prezzi della pensione completa e della mezza pensione si possono applicare solo per soggiorni non inferiori a tre giorni.

8. I responsabili delle strutture ricettive alberghiere non possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei seguenti casi:

a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;

b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni;

c) bambini al di sotto dei dodici anni;

d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;

e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni.

9. Per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a classificazione è facoltà del responsabile determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, comunque non prima delle ore dieci.

10. I prezzi sono comprensivi:

a) nelle strutture ricettive alberghiere di riscaldamento, di condizionamento e IVA ed il prezzo giornaliero della camera, della suite, delle junior suite e dell'unità abitativa è corrisposto per intero anche per un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.

b) nelle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione:

1) per l'attività di affittacamere e le attività ricettive in esercizi di ristorazione dei servizi di cui all'allegato F, parte prima, lettera a) e di IVA;

2) per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, dei servizi indicati all'allegato F, parte terza mentre per le strutture ricettive - residence, dei servizi indicati all'allegato F, parte quarta;

3) per le attività ricettive in residenze rurali, i prezzi devono essere comprensivi dei servizi di cui all'allegato F, parte quinta, lettera a) e devono essere stabiliti in riferimento all'alloggio, prima colazione inclusa; alla mezza pensione, alla pensione completa;

4) per le attività ricettive in case per ferie, ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi, dei servizi di cui all'allegato G, lettera b) e di IVA.

c) nelle strutture ricettive all'aperto di IVA; quelli di cui al comma 2, lettera b), possono essere differenziati nell'ambito della stessa struttura ricettiva, sulla base delle dotazioni delle piazzole e delle unità abitative e possono essere comprensivi dei prezzi di cui al comma 2, lettera a). I costi di energia elettrica possono essere scorporati dai prezzi di cui alla lettera b) e addebitati a parte solo qualora sia installato il contatore e la potenza usufruibile sia superiore a 1.000 watt.

d) nei rifugi escursionistici e nei rifugi alpini sono comprensivi di IVA.”

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