Articolo abrogato dalla Delib. G.R. del 27/05/2014, n. 807, a partire dal 13 giugno 2014, limitatamente alle strutture ricettive alberghiere e dalla Delib. G.R. 17/06/2014, n. 1000, a partire dal 4 luglio 2014, limitatamente alle strutture ricettive all'aperto. L’articolo 32 così recitava: “Art. 32 - (Competenza e procedure della classificazione delle strutture ricettive soggette a classificazione) - 1. La classificazione per le strutture ricettive soggette a classificazione è effettuata dalla provincia competente per territorio e ha validità quinquennale.

2. La domanda di classificazione è presentata alla provincia competente per territorio, corredata della documentazione di cui all'allegato H.

3. La provincia provvede alla classificazione sulla base della documentazione presentata, a seguito di verifica:

a) non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda acquisito il parere dell’amministrazione comunale, che deve essere reso entro trenta giorni trascorsi i quali si prescinde dallo stesso per le strutture ricettive alberghiere e per le strutture ricettive all'aperto;

b) non oltre il termine di quaranta giorni dalla presentazione della domanda per le strutture ricettive extralberghiere.

4. In sede di classificazione la provincia verifica che la denominazione di ciascuna struttura ricettiva alberghiera ed extra alberghiera soggetta a classificazione eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune.

5. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova classificazione o, d'ufficio, per i casi di declassamento.

6. Entro il mese di aprile dell'anno di scadenza di ciascun quinquennio, la provincia invia all'interessato il modulo di classificazione, con la copia della denuncia dell'attrezzatura. I moduli ricevuti, contenenti la conferma o la modifica dei dati in essi contenuti, devono essere restituiti dall'interessato alla provincia entro il mese di giugno. La ripresentazione di tutta la documentazione di cui all'allegato H è obbligatoria solo in caso di modifiche strutturali intervenute.

7. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è notificato all'interessato e al comune in cui è situata la struttura ricettiva e comunicato alla Giunta regionale.”

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