Articolo abrogato dalla L.R. del 24/12/2013 n. 35. L’articolo 21 così recitava: “Art. 21 - Elenchi delle attività turistiche connesse al settore primario - 1. Sono istituiti l’elenco regionale e gli elenchi provinciali delle attività turistiche connesse al settore primario a cui sono iscritte d’ufficio le aziende che hanno comunicato l’avvio di esercizio dell’attività.

2. La Giunta regionale definisce:

a) i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta dell’elenco regionale;

b) i criteri minimi uniformi per la costituzione degli elenchi provinciali e la loro tenuta coordinata con l’elenco regionale;

c) le forme di raccordo degli elenchi con il sistema informativo del settore primario (SISP) di cui all’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e con il sistema informativo regionale turistico (SIRT) di cui all’articolo 18 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.”

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