Articoli abrogati dalla L.R. 08/10/2018, n. 34, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 della stessa L.R. 34/2018, così recitavano:

"Art. 2 - Semplificazione delle procedure per l'acquisizione della qualifica di impresa artigiana

1. In attuazione dell'obbligo di semplificare le procedure e formalità relative all'accesso alle attività di servizi, ed al loro esercizio, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", e successive modificazioni, sono soppresse.

2. Le funzioni amministrative svolte dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono alla gestione dell'albo delle imprese artigiane nell'ambito della sezione speciale del registro delle imprese.

3. Nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, le parole "Commissione provinciale per l'artigianato" sono sostituite dalle parole "camera di commercio".

4. Nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, le parole "Commissioni provinciali per l'artigianato" sono sostituite dalla parole "camere di commercio".

5. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, le parole "la Commissione" sono sostituite dalle parole "la camera di commercio".

6. Ogni riferimento alle Commissioni provinciali per l'artigianato contenuto nelle altre leggi regionali deve intendersi riferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. La Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 svolge funzioni di indirizzo in materia di artigianato nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni

1. Il comma 03 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è abrogato.


Art. 4 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni

1. L'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 13 - Obblighi di comunicazione

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli Ispettori del lavoro le cancellazioni, le modificazioni e le iscrizioni all'albo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento.".


Art. 5 - Abrogazione degli articoli 15 e 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni

1. L'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è abrogato.

2. L'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è abrogato.


Art. 6 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni

1. L'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 18 - Diritti di segreteria

1. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la gestione dell'albo delle imprese artigiane sono dovuti nelle misure previste dalla legge statale.".


Art. 7 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", e successive modificazioni

1. L'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 8 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", e successive modificazioni

1. Il comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"7. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.".


Art. 9 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni

1. Il numero 5) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 10 - Modifiche all'articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", e successive modificazioni

1. L'articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 32 bis - Disciplina

1. La Regione riconosce le agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", e successive modificazioni, coloro che vogliono avviare un'impresa artigiana possono rivolgersi alle agenzie di cui al comma 1.

3. Le agenzie di cui al comma 1 attestano la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 6 nonché per la modificazione o cancellazione di cui agli articoli 8 e 9, rilasciando una dichiarazione di conformità.".

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi che si rendessero necessari anche in relazione a successive modifiche della normativa statale.


Omissis


Art. 12 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", e successive modificazioni

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni è abrogata.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituita dalla seguente:

"c) gestione dell'albo delle imprese artigiane nell'ambito della sezione speciale del registro imprese.".


Art. 13 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112""

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"" sono abrogati."

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