Articolo modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 08/07/2011, n. 13; sostituito dall'art. 9, commi 1-5, della L.R. 29/11/2013, n. 32 e, successivamente, abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 04/04/2019, n. 14, così recitava:

"Art. 8 - Elenchi e monitoraggio.

1. I comuni, a fini conoscitivi, istituiscono e aggiornano l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge.

2. L'elenco di cui al comma 1 indica, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie di ampliamento o di incremento autorizzati, la localizzazione e se si tratta di prima casa di abitazione.

3. I volumi e le superfici di ampliamento o di incremento autorizzati ai sensi della presente legge sono inseriti nel quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni."

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