Articoli abrogati dalla L.R. 03/11/2017, n. 39, così recitavano:

“Art. 65 - (Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed in particolare quelle concernenti:

a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;

b) la formazione, con la partecipazione degli enti locali, dei piani e dei programmi di intervento;

c) l'individuazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;

d) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie categorie di operatori;

e) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi programmati e della spesa;

f) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale;

g) la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;

h) la fissazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa nonché alla determinazione dei relativi canoni;

i) l'individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;

l) la disciplina normativa delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) istituite con legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche e integrazioni;

m) l'autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica, dei comuni e delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), con l'obbligo per gli stessi di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti;

n) la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore edilizio;

o) la vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati di tale attività, riferita all'anno precedente.

1-bis. Il prezzo di vendita degli alloggi di cui al comma 1, lettera m) è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del venti per cento. "Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle ATER, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ove, da apposita verifica tecnica dell'ente proprietario risulti la non conformità degli impianti dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari espressamente nell'atto di trasferimento dell'immobile l'esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici". Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al presente comma soltanto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

1-ter. L'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato di cui al comma 1-bis.

1-quater. Gli alloggi acquistati ai sensi del comma 1-bis non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile.

2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) e i) provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale; alle funzioni di cui alle lettere a), c), e), f), n) ed o) provvede la Giunta regionale nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 67; alle funzioni di cui alla lettere d) e m), provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Le materie di cui alle lettere g), h) e l) sono disciplinate con legge.

 

Art. 66 - (Funzioni dei Comuni)

1. Sono delegate ai comuni le funzioni concernenti:

a) il rilevamento, in conformità alle procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica;

b) l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" e successive modificazioni ed integrazioni nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruenti di contributi dello Stato e/o della Regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi;

c) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;

d) l'autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia e, per quanto riguarda l'edilizia convenzionata, l’introduzione di agevolazioni sui prezzi del riscatto, in misura superiore a quanto stabilito dall’articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, volte a favorire la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. A tal fine, entro il 30 giugno 2010, la Giunta regionale detta criteri per un’omogenea determinazione da parte dei comuni delle agevolazioni sui prezzi di riscatto;

e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa.

2. Rimangono ferme le funzioni e compiti attribuiti ai comuni, in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 67 - (Strumenti di programmazione e pianificazione)

1. Gli strumenti di pianificazione dell'edilizia residenziale pubblica sono:

a) il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:

1) le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obbiettivi della programmazione socio-economica regionale, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento;

2) le modalità di incentivazione;

3) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;

4) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;

b) il programma annuale di attuazione del programma di cui alla lettera a), approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.”

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