Articolo abrogato dalla L.R. 04/04/2019, n. 14.

L’articolo 6 così recitava:

Art. 6 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 sono soppresse le parole da "resta" a "propria".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Sia l'edificio che l'ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria, salvo l'ampliamento in aderenza che può essere realizzato anche in zona territoriale omogenea impropria, sempreché l'edificio da ampliare insista in zona territoriale omogenea propria.".”

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