Articolo abrogato dalla L.R. del 29/02/2008 n. 13. L'articolo 37 così recitava: "1. Nelle procedure per l’aggiudicazione di contratti di servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire che l’offerta non sia corredata da cauzione provvisoria e che la stessa sia presentata dal solo concorrente aggiudicatario. La prestazione della cauzione provvisoria costituisce comunque condizione necessaria per l’aggiudicazione definitiva.

2. Nelle procedure negoziate per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 200.000,00 le amministrazioni aggiudicatrici possono altresì stabilire che l’offerta non sia corredata da cauzione provvisoria e richiedere la costituzione della sola cauzione definitiva."

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