Commi abrogati dalla L.R. del 29/02/2008 n. 13. I commi 1, 2 e 4 così recitavano: "1. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 del d.lgs. 494/1996 è obbligatoria per tutti i contratti di lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo, qualora si evidenzino una o più categorie di lavori scorporabili.

2. Il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, è accompagnato da un equivalente livello di definizione con riferimento alla pianificazione della sicurezza, comprensivo della stima degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che rientrano nell’importo a base della gara conseguente.

4. Il direttore dei lavori procede all’emissione degli stati di avanzamento dei lavori esclusivamente dopo avere verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. Nei casi in cui è nominato un direttore operativo ai sensi del comma 3, il direttore dei lavori provvede dopo avere acquisito una apposita dichiarazione in tal senso da parte di quest’ultimo."

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino