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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 12-quater (Procedimento per l’adozione e approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti per le province ricadenti tra due ATO) — 1. Qualora, a seguito della deliberazione di cui all’articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r. 61/2007, alla l.r. 20/2006, alla l.r. 30/2005, alla l.r. 91/1998, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007), uno o più comuni di una provincia transitino ad un ATO diverso da quello cui la stessa provincia appartiene, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. La provincia di cui al comma 1, adotta e approva solo il piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo all’ATO cui appartiene. Tale piano, per i territori dei comuni che sono transitati a diverso ATO, non contiene e non disciplina gli aspetti di cui all’articolo 11, comma 1, relativi ai rifiuti urbani.
3. Il piano interprovinciale dei rifiuti relativo all’ATO a cui i comuni sono transitati contiene e disciplina, per il territorio di tali comuni, gli aspetti di cui all’articolo 11, comma 1, esclusivamente per quanto concerne i rifiuti urbani.
4. Ai fini dell’approvazione del piano interprovinciale di cui al comma 3, la provincia di cui al comma 1:
a) inoltra alla provincia che convoca la conferenza di cui all’articolo 12, comma 2, gli elementi necessari per la redazione della proposta di piano relativi al territorio dei comuni transitati;
b) esprime parere vincolante prima dell’adozione e dell’approvazione del piano relativamente alla parte che riguarda il territorio dei comuni transitati, dando conto della conformità delle previsioni con il proprio piano territoriale di coordinamento. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta, in caso di silenzio, il parere si intende reso in senso favorevole.”
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