Articolo prima inserito dalla L.R. 17/02/2012, n. 6 e poi abrogato dalla L.R. 25/02/2016, n. 17, così recitava:

“Art. 75-bis (Fondo per il sostegno dei comuni di minori dimensioni) — 1. È istituito un fondo finanziario per il sostegno dei comuni al di sotto di cinquemila abitanti ovvero, nelle zone montane, al di sotto di tremila abitanti, che eroga contributi per:

a) agevolare l’esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS, di cui all’articolo 12, comma 3-bis, in forma associata o tramite convenzione;

b) il reperimento della professionalità tecnica necessaria per l’effettuazione degli eventuali approfondimenti propedeutici alla valutazione d’incidenza di cui all’articolo 15 della l.r. 56/2000.

2. Il comma 1, lettera b, si applica anche agli enti parco di cui all’articolo 15, comma 3, della l.r. 56/2000.

3. La Giunta regionale definisce con il regolamento attuativo di cui all’articolo 38 le modalità di accesso al fondo stesso.”

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