Articolo prima inserito dalla L.R. 17/02/2012, n. 6 e poi abrogato dalla L.R. 25/02/2016, n. 17, così recitava:

“Art. 72-ter (Comitato di coordinamento) — 1. È istituito, presso la Giunta regionale, un comitato di coordinamento tecnico. Il comitato, ai fini di confronto e armonizzazione delle reciproche esperienze, svolge compiti di consulenza tecnica per l’esercizio delle funzioni di cui alla parte seconda, titolo III-bis, del d.lgs. 152/2006, e per l’adeguamento delle tariffe di cui agli articoli 72-quinquies e 72-septies.

2. Il comitato è composto da un rappresentante della struttura regionale e da un rappresentante designato da ciascuna provincia, competenti nelle materie relative all’esercizio delle funzioni disciplinate dal d.lgs. 152/2006.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta le norme di funzionamento del comitato. La partecipazione al comitato di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.”

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