Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 59 (Disposizioni sul monitoraggio degli impatti) — 1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 57, comma 4, la pronuncia di compatibilità ambientale contiene altresì ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.
2. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell’opera, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all’autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.
3. Per le attività di cui al comma 2, l’autorità competente si avvale del supporto dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nei casi e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).
4. Qualora dalle attività di cui al comma 1, risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA, l’autorità competente, acquisite le informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 57, comma 4.
5. Qualora dall’esecuzione dei lavori, ovvero dall’esercizio dell’attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull’ambiente, l’autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.
6. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati del medesimo e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 2, è data adeguata informazione attraverso il sito web dell’autorità competente, e attraverso il sito dell’ARPAT, se coinvolta ai sensi del comma 3.”
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
28/03/2024
- Superbonus, trattativa Meloni-Giorgetti sui cantieri nelle aree del terremoto 2016 da Il Sole 24 Ore
- Superbonus, maxi sanzione senza comunicazione antifrode da Il Sole 24 Ore
- Costruzioni, produzione al top da due anni da Il Sole 24 Ore
- Senza la Cilas sui contratti di 110% resta la stretta da Il Sole 24 Ore
- Con il decreto colpo troppo duro ai cantieri post sisma da Il Sole 24 Ore
- Codice della strada, primo ok alla riforma da Il Sole 24 Ore