Articolo abrogato dalla L.R. del 17/02/2012 n.6. Gli articoli 34 e 35 così recitavano: “Art. 34 - 1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della L.R. 56/2000, tale valutazione deve essere effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma. 2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del d.p.r. 357/1997. La valutazione di incidenza è effettuata con le modalità previste dall’articolo 15 della l.r. 56/2000. La VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata. L’informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell’art. 28, danno specifica evidenza anche agli esiti della avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza. 3. Nei casi di cui al comma 1, l’autorità competente esprime il parere motivato di cui all’art. 26, entro 15 giorni dalla ricezione degli esiti della valutazione di incidenza, anche in deroga al termine di novanta giorni di cui al medesimo art. 26. 4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, deve operare anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse. 5. A sostegno dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è istituito apposito fondo finanziario per l’erogazione di contributi finalizzati al reperimento della professionalità tecnica necessaria per l’effettuazione degli eventuali approfondimenti propedeutici alla valutazione d’incidenza di cui all’art.15, comma 4-bis, della l.r. 56/2000. La Giunta regionale definisce con il regolamento attuativo di cui all’articolo 38, i criteri e le modalità di accesso al fondo stesso.

Art. 35 - 1. Con il regolamento attuativo di cui all’articolo 38, vengono definite le modalità di coordinamento della VAS con la procedura di valutazione integrata dei piani e programmi, di cui alla l.r. 49/1999 e l.r. 1/2005.”

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