Articolo abrogato dalla L.R. del 17/02/2012 n.6. Gli articoli 16 e 17 così recitavano: “Art. 16 - 1. L’autorità procedente:

a) provvede, ove necessario, su proposta del proponente, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall’autorità competente, informandone il proponente e la stessa autorità competente;

b) redige la dichiarazione di sintesi, su proposta del proponente;

c) provvede all’approvazione del piano o programma.

Art. 17 - 1. La Regione, in collaborazione con le province, promuove l’esercizio in forma associata delle competenze in materia di VAS, secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2005 e dalla legge regionale 16 agosto 2001 n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).”

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