Articolo abrogato dalla L.R. del 17/02/2012 n.6. L’articolo 14 così recitava: “1. La Giunta regionale, in qualità di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica, di seguito NURV, di cui all’articolo 16-bis della l.r. 49/1999, in quanto organismo idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all’espletamento delle attività che ad essa competono sul procedimento di VAS.

2. Analogamente a quanto previsto al comma 1, le autorità competenti per la VAS delle province, dei comuni, degli altri enti locali e degli enti parco regionali, si avvalgono del supporto tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti.”

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