Comma prima sostituito dalla L.R. 29/02/2016, n. 18 e poi abrogato dalla L.R. 03/07/2018, n. 33, così recitava:

“2. Quando, per la predisposizione e l’approvazione dei progetti definitivi relativi alla costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità regionale la Regione procede mediante accordo di programma ai sensi del titolo II, capo II bis, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), l'approvazione di tale accordo, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.”

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