Articolo modificato dall'art. 20, della L.R. 16/01/2001, n. 1; dall'art. 14, comma 10 - 12, della L.R. 16/08/2001, n. 40 e, successivamente, abrogato dall’art. 116, comma 1, della L.R. 27/12/2011, n. 68, così recitava:

“Art. 5 - Esercizio associato delle funzioni

1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998, il Consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 33, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Fino alla costituzione della Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Firenze, i Comuni e gli altri enti locali dell'Area metropolitana fiorentina definiscono, nell'ambito della Conferenza metropolitana (Co.Met.), le modalità di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo procedimento è promosso dalla Provincia di Firenze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

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