Comma abrogato dalla L.R. 04/11/2011 n.55. Il comma 7 dell’articolo 25 così recitava: “La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, del PIT e dei criteri approvati dal Consiglio regionale con l’atto di cui al comma 6, provvede annualmente, con propria deliberazione, a specificare gli obiettivi operativi, ad individuare le modalità di intervento, nonché all’aggiornamento del quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale; tale deliberazione è trasmessa dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente.”

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