Capo abrogato dalla L.R. 03/03/2015, n. 22. “CAPO V - Unioni di comuni a disciplina differenziata

Art. 59 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina gli adempimenti della Regione e dei comuni per l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 16 del decreto-legge 138/2011 convertito dalla legge 148/2011, nonché gli effetti derivanti da detta applicazione.

Art. 60 - Proposta di aggregazione e istituzione dell’unione di comuni a disciplina differenziata

1. I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che non fanno parte di unioni di comuni e i comuni fino a 1.000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trasmettono alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 16 del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011, e nei termini stabiliti dalla medesima normativa statale, la proposta di aggregazione e la documentazione ivi prevista. L’aggregazione deve essere compresa in una stessa provincia, deve avere continuità territoriale e popolazione complessiva superiore a 1.000 abitanti. La popolazione complessiva può essere inferiore se l’aggregazione non ha continuità territoriale con comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. La mancata trasmissione, da parte dei comuni di cui al comma 1, della proposta di aggregazione entro il termine stabilito dalla normativa statale vigente comporta l’applicazione, nei confronti dei comuni medesimi, della disciplina sull’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010.

3. La Giunta regionale, sulla base delle proposte deliberate dai comuni, definisce con propria deliberazione le aggregazioni, ai fini della successiva istituzione delle unioni di comuni a disciplina differenziata. Sono prese in considerazione unicamente le proposte che rientrano in uno dei seguenti casi:

a) la proposta è avanzata solo da comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti, riguarda solo detti comuni, è stata da essi deliberata e rispetta le condizioni del comma 1;

b) la proposta è avanzata da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di un’unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, riguarda tutti i comuni dell’unione, e la proposta è stata deliberata da tutti i comuni dell’unione.

4. Negli altri casi, non si procede all’istituzione dell’unione a disciplina differenziata.

5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede, ai sensi della normativa statale, all’istituzione dell’unione di comuni a disciplina differenziata, per la quale è stata presentata la proposta di aggregazione e sulla quale la Giunta regionale ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, lettere a) o b). Se espressamente richiesto nelle deliberazioni dei comuni, l’unione è istituita anticipatamente entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 3.

6. Se la proposta è avanzata, ai sensi del comma 3, lettera b), da tutti i comuni di un’unione di comuni già costituita, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque all’istituzione della nuova unione.

Art. 61 - Effetti dell’istituzione delle unioni di comuni a disciplina differenziata

1. Se l’istituzione dell’unione di comuni a disciplina differenziata avviene ai sensi dell’articolo 60, comma 6, l’unione di comuni a disciplina ordinaria è estinta dalla data di istituzione della nuova unione; la nuova unione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’unione estinta e, salvo la disciplina differenziata, opera in continuità con l’unione estinta, anche nell’esercizio delle funzioni che risultano già in capo all’unione estinta per effetto dell’articolo 68, comma 1.

2. Se l’istituzione dell’unione di comuni a disciplina differenziata avviene fra comuni già facenti parte di unioni di comuni a disciplina ordinaria, fermo restando quanto previsto dall’articolo 20, comma 7, e dall’articolo 49, comma 1, dalla data di istituzione dell’unione di comuni a disciplina differenziata, i comuni coinvolti cessano di far parte dell’unione di comuni a disciplina ordinaria, cessano altresì gli atti associativi da essi stipulati con altri comuni o unioni di comuni. L’unione di comuni a disciplina ordinaria di cui faceva già parte il comune continua a svolgere le funzioni conferite dalla Regione all’unione anche sul territorio del comune medesimo.

3. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, per i quali non si è provveduto all’istituzione dell’unione di comuni a disciplina differenziata, si applica esclusivamente la disciplina dei comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Non si applicano le disposizioni statutarie che prevedono l’esclusione o il recesso automatici da un’unione di un comune fino a 1.000 abitanti, adottate in ragione dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 16 del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011, previgente all’entrata in vigore del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.”

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