Articolo abrogato dalla L.R. 27/12/2012, n. 79, così recitava:

“Art. 144 (Modifiche all’articolo 38 della l.r. 34/1994) — 1. Il comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è sostituito dal seguente:

“4. Ferma restando la procedura di cui all’articolo 41, le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono trasferite direttamente agli enti titolari delle funzioni di bonifica a seguito dell’approvazione dei progetti esecutivi e, comunque, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalle province nell’atto di concessione.”.”

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