Articolo abrogato dalla L.R. del 21/05/2012 n.21. L’articolo 141 così recitava: “1. Non sono consentite nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall’art. 48 della L.R. 3/01/2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI). 2. Oltre a quelli di cui comma 1, sono vietati gli interventi che comportino la rimodellazione della sezione dell’alveo, le impermeabilizzazioni sostanzialmente continue del fondo degli alvei, nonché trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene che possono costituire ostacolo al deflusso delle acque. 3. Gli interventi che comportano la rimodellazione della sezione dell’alveo, nuove inalveazioni o rettificazioni dell’alveo dei corsi d’acqua devono essere autorizzati dall’autorità idraulica competente, che è tenuta a motivare il rilascio del provvedimento di autorizzazione le condizioni di miglioramento del regime delle acque e sulla riduzione del rischio derivante dalla realizzazione dell’intervento. 4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, il divieto di cui al comma 1 non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sovrappassanti il corso d’acqua che soddisfino le seguenti condizioni: a) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d’acqua; b) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali; c) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 96 del R.D. 25/07/1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) 5. Il divieto di cui al comma 1, non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sottopassanti il corso d’acqua, a condizione che sia valutata: a) la compatibilità con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei rilevati arginali; b) la stabilità del fondo e delle sponde. 6. Sono vietati i tombamenti dei corsi d’acqua di cui al comma 1, consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d’acqua diverso dalle opere di cui ai commi 3 e 4. 7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 è asseverato dai progettisti.”

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