La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato i seguenti articoli, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitavano:

"Art. 8 (Modifiche all’articolo 47 bis della l.r. 1/2005) — 1. L’articolo 47 bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

“Art. 47 bis - Porti di interesse regionale. Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti

1. Sono di interesse regionale i porti e gli approdi turistici. Tali porti sono individuati nel piano di indirizzo territoriale ai sensi dell’articolo 48, comma 4 , lettera c ter).

2. Oltre a quelli di cui al comma 1, sono di interesse regionale i porti che svolgono funzioni commerciali, industriali, di servizio passeggeri, pescherecci. Tali porti sono individuati nel piano di indirizzo territoriale ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c quater).

3. Qualora non inserite nel piano di indirizzo territoriale, le previsioni di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti costituiscono variazione del piano di indirizzo territoriale medesimo e sono approvate mediante accordo di pianificazione tra le amministrazioni territorialmente interessate, ai sensi dell’articolo 21.”.

Art. 9 (Modifiche all’articolo 47 ter della l.r. 1/2005) — 1. L’articolo 47 ter della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 47 ter - Piano regolatore portuale

1. Il piano regolatore portuale costituisce atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, di competenza del comune e attua le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti di interesse regionale.

2. Il piano regolatore portuale definisce l’assetto complessivo del porto, individuando le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica, di servizio passeggeri, alla pesca, e le aree dedicate alla nautica da diporto, ai relativi servizi commerciali e turistici e la relativa destinazione funzionale. Il piano regolatore portuale prevede la localizzazione degli interventi da realizzare per lo svolgimento delle funzioni dello scalo marittimo, compresi i servizi connessi.

3. La struttura regionale competente esprime parere obbligatorio e vincolante sull’idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano.

4. La realizzazione delle opere previste nel piano regolatore portuale è effettuata nel rispetto del presente articolo, dell’articolo 47 quater e della disciplina dell’attività edilizia di cui titolo VI.”.

Art. 10 (Inserimento dell’articolo 47 quater nella l.r. 1/2005) — 1. Dopo l’articolo 47 ter della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“Art. 47 quater - Attuazione del piano regolatore portuale

1. Tutti i progetti delle opere dei porti di interesse regionale sono conformi al piano regolatore portuale e sono approvati dal comune, previa valutazione positiva dell’idoneità tecnica effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

2. Tutti i progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20 , comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono conformi al piano regolatore portuale.

3. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di attuazione del piano regolatore portuale nonché le opere di trascurabile importanza i cui progetti non sono sottoposti alla valutazione tecnica della struttura regionale competente di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b) della l.r. 88/1998.”.

Art. 11 (Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005) — 1. Dopo la lettera c ter) del comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 1/2005 sono aggiunte le seguenti:

“c quater) l’individuazione dei porti di interesse regionale, la previsione di interventi ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti;

c quinquies) l’individuazione delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della navigabilità.”.

Art. 12 (Inserimento dell’articolo 95 bis nella l.r. 1/2005) — 1. Dopo l’articolo 95 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“Art. 95 bis - Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale

1. In base a quanto disposto dall’articolo 93 del d.lgs. 112/1998, l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell’articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h) del d.lgs.112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette opere, non si applicano gli articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater.

2. In base a quanto disposto dall’articolo 98 del d.lgs. 112/1998, l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle strade e sulle autostrade e relative pertinenze la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell’articolo 98, comma 1, lettera a) e dell’articolo 98, comma 3, lettere c), d) e e) del d.lgs.112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette strade, autostrade e relative pertinenze non si applicano gli articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater.

3. In base a quanto disposto dall’articolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs 112/1998, l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale come individuati dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette opere non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater.

4. In base a quanto disposto dall’articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) bb) del d.lgs 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere inerenti:

a) ai trasporti ad impianti fissi di interesse nazionale;

b) alla rete ferroviaria di interesse nazionale;

c) ai porti di rilievo nazionale ed internazionale.

Con riferimento a dette opere non si applicano gli articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater.”.

Art. 13 (Inserimento dell’articolo 205 ter nella l.r. 1/2005) — 1. Dopo l’articolo 205 bis della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“Art. 205 ter - Disposizioni transitorie in materia di valutazione dell’idoneità tecnica di piani e progetti concernenti porti di interesse regionale

1. Non sono sottoposti a valutazione di idoneità tecnica da parte della struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 47 ter, comma 3, i piani e i progetti già sottoposti a valutazioni tecniche al momento dell’entrata in vigore del presente articolo.”."

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