La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 129 (Modifiche alla tabella allegato A ai sensi dell’articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005) — 1. Nella legenda della tabella - allegato A ai sensi dell’articolo 105 quinquies della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) la Tipologia A è sostituita dalla seguente:

“Tipologia A - Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. È previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica e un contributo massimo pari a duecento volte il contributo minimo.”.

2. Nella legenda della tabella - allegato A ai sensi dell’articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005 la Tipologia G è sostituita dalla seguente:

“Tipologia G - Ponti, viadotti, gallerie, opere d’arte stradali, di lunghezza/luce complessiva (anche con più campate). Il contributo massimo è fissato in cento volte il contributo per metro lineare.”."

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