La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

“Articolo 9 - Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2005 — 1. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), le parole: “ad esclusione del responsabile del procedimento” sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 1/2005 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Non può essere nominato garante della comunicazione il responsabile del procedimento di cui al capo II del presente titolo. Non può essere nominato garante regionale della comunicazione il soggetto che si trovi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità o di conflitto di interessi di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).”.”

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