Articolo abrogato dalla L.R. 23/11/2018, n. 62, così recitava:

"Art. 66 (Conferenza di pianificazione) — 1. Il comune che ha previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita di cui all’articolo 65 nel piano strutturale e nel regolamento urbanistico, convoca, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una conferenza di pianificazione cui partecipano le strutture tecniche della Regione, delle province e dei comuni ricadenti nell’ambito d’interesse sovracomunale di cui all’articolo 67, nonché dei comuni confinanti ricadenti in un ambito d’interesse sovracomunale diverso.

1 bis. Qualora le previsioni di cui al comma 1, siano relative ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, il comune convoca alla conferenza di pianificazione di cui allo stesso comma 1, solo la Regione e la provincia.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli interessati ad attuare le previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita di cui all’articolo 65 possono chiedere alla Regione di convocare la conferenza per la verifica di sostenibilità. La Regione provvede alla convocazione della conferenza previa diffida al comune di provvedere entro i successivi novanta giorni alla convocazione della conferenza. Il comune trasmette alla Regione, alle province e ai comuni, di cui al comma 1, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, gli elaborati del piano strutturale e del regolamento urbanistico relativi alle previsioni oggetto della conferenza.

3. La conferenza di pianificazione verifica la sostenibilità a livello sovracomunale delle previsioni di destinazioni d’uso comunali secondo i criteri di cui all’articolo 68. La conferenza stabilisce altresì eventuali misure di mitigazione e compensazione delle previsioni in relazione ai possibili impatti connessi all’attuazione della stessa. In particolare, la conferenza può prescrivere che l’attuazione delle previsioni garantisca:

a) la qualificazione dell’intervento nel contesto territoriale e paesaggistico attraverso l’identificazione, la salvaguardia e, ove necessario, la ricostituzione degli elementi di qualità del paesaggio;

b) soluzioni che tengano conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso luoghi simbolici, punti di belvedere e percorsi di fruizione panoramici, centri e nuclei storici;

c) soluzioni che rispettino le caratteristiche morfologiche del suolo, il disegno e gli elementi strutturali della tessitura storica e agraria, nonché la continuità ecologica delle reti di naturalità;

d) soluzioni innovative, attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, finalizzate al minor consumo di suolo e a qualificare l’intervento edilizio anche dal punto di vista percettivo in rapporto al suo contesto paesaggistico tenuto conto degli assetti planoaltimetrici dell’intorno di riferimento.

4. Il comune assicura, ai fini dell’attuazione delle previsioni, il rispetto delle misure di mitigazione e compensazione e delle prescrizioni di cui al comma 3.

5. La conferenza di cui al comma 1, decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante. Il verbale è pubblicato sul sito internet del comune.

6. A seguito della verifica di non sostenibilità permane l’inefficacia delle previsioni."

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