La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 1 (Modifiche all’articolo 209 della l.r. 1/2005) — 1. Al comma 1 ter dell’articolo 209 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il numero: “1.900.000,00” è sostituito dal seguente: “2.450.000,00” e il numero: “1.600.000,00” è sostituito dal seguente: “2.150.000,00”."

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