La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 7 (Inserimento dell’articolo 74 quater nella l.r. 1/2005) — 1. Dopo l’articolo 74 ter della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“Art. 74 quater - Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale

1. Al fine di incentivare interventi di riutilizzo e recupero degli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e di ridurre il consumo di suolo, sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale, di cui all’articolo 74 bis, comma 2, lettera a), ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia per i quali i comuni stabiliscono incrementi massimi della superficie utile lorda a titolo di premialità. Tali incrementi, ammessi previo monitoraggio degli effetti ai sensi dell’articolo 13, assicurano il rispetto dell’articolo 41 sexies della l. 1150/1942. In ogni caso l’edificazione complessiva garantisce un adeguato rapporto tra le superfici coperte e gli spazi liberi nel lotto di pertinenza.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati nel rispetto delle normative che assicurano la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la qualità e la sostenibilità dell’edilizia. Fermo restando il rispetto della normativa in tema di efficienza energetica, tali interventi garantiscono almeno il rispetto dei parametri di cui all’allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

3. Gli incrementi di cui al comma 1, sono aumentati e modulati in ragione del raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all’articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), concernente il trasferimento di funzioni agli enti locali, nei casi in cui:

a) l’area produttiva sia contestualmente adeguata in modo da rispondere ai requisiti di cui sopra, oppure

b) qualora gli interventi richiedano il trasferimento in area APEA già esistente.

4. Con il regolamento di cui all’articolo 18, della l.r. 87/1998 sono determinati gli incrementi delle premialità di cui al comma 3.

5. Nel caso di cui al comma 3 lettera b), il progetto di rilocalizzazione dell’edificio contiene il progetto di sistemazione delle aree liberate dalla demolizione e l’eventuale progetto di bonifica delle medesime aree. Il soggetto attuatore si impegna a rendere utilizzabili tali aree per finalità di interesse collettivo, privilegiando attività produttive e di servizio e la realizzazione di connessioni ecologiche."

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