La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 42 (Modifiche all’articolo 147 della l.r. 1/2005) — 1. Il comma 1 dell’articolo 147 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Per accedere agli incentivi di cui all’articolo 145, la conformità del progetto a quanto disposto dalle istruzioni tecniche di cui all’articolo 37, comma 3, è certificata dal progettista con apposita relazione illustrativa da allegarsi alla richiesta di permesso di costruire o alla SCIA e in sede di elaborazione del progetto esecutivo e dal professionista abilitato alla ultimazione dei lavori con la certificazione di cui all’articolo 86, comma 1.”."

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