La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 36 (Modifiche all’articolo 136 della l.r. 1/2005) — 1. La rubrica dell’articolo 136 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente: “Mutamenti della destinazione d’uso realizzati in assenza di SCIA”.

2. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 136 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. I mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie, eseguiti in assenza di SCIA nelle aree e per le fattispecie disciplinate ai sensi dell’articolo 58, sono puniti con le seguenti sanzioni:”."

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